domenica 19 dicembre 2010

Dei lavoratori autonomi

La legislazione non comprende nei “lavoratori assoggettati al rischio di infortunio”, i lavoratori autonomi, cioè quelle aziende ove sia presente soltanto il datore di lavoro. Infatti,il

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

coordinato con il D. Lgs n. 106/2009

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

aggiornato al testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194

coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25

aggiornato alle integrazioni, proroghe e soppressioni previste dal Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

(coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122) e dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136

All’ articolo 21 cita:

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto5. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Ma dobbiamo considerare che proprio questi lavoratori che non hanno l’ obbligo di redigere il DVR, sono quelli a maggior rischio perché sono autorizzati a non affrontare il problema dei rischi e quindi a non svolgere alcuna opera di prevenzione o anche soltanto ad adottare comportamenti di “buona prassi” se ciò può, in qualche modo intralciare l’ attività lavorativa o la produttività che il rapporto costi/guadagno suggerisce od impone.

Così ci si trova a dover affrontare periodi di inattività per infortuni non previsti con conseguente perdita di fatturato e di commesse che vengono affidate alla concorrenza per cui perdita anche del cliente.

sabato 11 dicembre 2010

Addio IPSEMA e ISPESL

 

Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, intitolato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Art. 7

Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.